Art. 1.

      1. Al fine di rafforzare l'attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto e di consentire un più efficace svolgimento dei propri compiti istituzionali, la Biblioteca nazionale centrale di Roma e di seguito denominata «Biblioteca», è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa e contabile, con esclusione delle spese per il personale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, presso la Biblioteca è istituito un comitato di gestione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. Il bilancio di previsione, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
      3. Fanno parte del comitato di gestione di cui al comma 2:

          a) il direttore della Biblioteca, che lo presiede;

          b) il funzionario amministrativo preposto alla contabilità e al bilancio in servizio presso la Biblioteca;

          c) un funzionario della carriera dei bibliotecari, in servizio presso la Biblioteca;

          d) un rappresentante della ragioneria generale dello Stato;

          e) un impiegato della carriera amministrativa con funzioni di segretario.

      4. I componenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3 sono nominati con decreto del Ministro dei beni delle attività culturali. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
      5. Il direttore della Biblioteca adotta i provvedimenti di attuazione del programma

 

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e del bilancio di previsione, ivi compresi gli atti di impegno di spesa.
      6. La gestione finanziaria della Biblioteca è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.